Misure urgenti in materia di accesso al credito nell’ambito dell’emergenza COVID-19

D.L. 8 aprile 2020 n. 18 (c.d. “Decreto Liquidità”)

Prime note: Nuove norme per il Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13).

 L’art. 49 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 con cui era stato previsto il rafforzamento delle dotazioni del Fondo centrale di garanzia e la modifica di alcune delle disposizioni operative, per consentirne una più estesa operatività ha avuto vita breve.

La norma è stata abrogata ed integralmente sostituita dall’art. 13 del D.L. 8 aprile 2020 (c.d. “Decreto liquidità”), che tuttavia ne ripropone in larga parte i contenuti, che avevamo illustrato in un precedente contributo

La durata delle misure, sempre temporanee, è stata prorogata di alcuni giorni: non più 9 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 (ovvero fino al 17 dicembre 2020), ma fino al 31 dicembre 2020 (art. 13, co.1).

Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499: viene superato il precedente limite di 249, per includere le c.d. Mid Cap (co.1, lett. b).

È stata prevista – previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 TFUE – la possibilità di copertura fino al 90% per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi (che può salire fino al 100% in caso di riassicurazione di importi garantiti dai Confidi) e di importo non superiore, alternativamente, al doppio della spesa salariale annua, al 25% del fatturato 2019 ovvero al fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e di investimento nei successivi 18 mesi.

Fino al rilascio dell’autorizzazione della Commissione Europea e comunque dove non ricorrano tali condizioni le percentuali di copertura restano quelle che erano state introdotte dall’abrogato art. 49 D.L. n. 18/2020 (80% e 90% in caso di riassicurazione Confidi: co. 1, lett. d).

È stato esteso l’accesso al Fondo (co. 1, lett. g) anche a quelle imprese che presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché la predetta classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020 (tali imprese erano, invece, escluse dalla garanzia del Fondo ai sensi della disciplina dell’abrogato art. 49); restano comunque ancora escluse le imprese che abbiano esposizioni classificate come sofferenze.

Il medesimo comma prevede che possano accedere alla garanzia anche le imprese che dopo il 31 dicembre 2019 sono state ammesse al concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis l.f. o che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. o che abbiano presentato un piano attestato ex art. 67 l.f., purché alla data di entrata in vigore del decreto non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la Banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza (secondo i criteri di cui all’art. 47 del Regolamento UE n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi).

L’individuazione del perimetro di operatività della norma non è agevole: da un lato non è chiaro che cosa si intenda con la locuzione “applicazione delle misure di concessione” (sembra da escludersi che il redattore volesse riferirsi alle modalità di ristrutturazione del debito conseguenti all’omologazione: considerato che l’ammissione al concordato deve essere successiva al 31 dicembre 2019, ben difficilmente potrà già essere intervenuta l’omologa); dall’altro sembra difficile ipotizzare un debitore ammesso al concordato (non ancora omologato) i cui debiti concorsuali non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate.

Un procedimento semplificato ed accelerato (co. 1, lett. m) è stato previsto – sempre previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 TFUE – per la concessione di una garanzia, sia diretta che in riassicurazione, con copertura al 100% da parte del Fondo a fronte di nuovi crediti concessi da Banche e altri soggetti abilitati a piccole e medie imprese, persone fisiche e professionisti, la cui attività di impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, di importo non superiore a € 25.000,00 (comunque nel limite del 25% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio o dall’ultima dichiarazione fiscale) e che prevedano una durata fino a 72 mesi e l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione. In favore di tali soggetti l’intervento del Fondo PMI è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione; il soggetto finanziatore è tenuto ad erogare il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo.

Sono state, infine, rimosse (co.1, lett. h) le limitazioni previste dall’art.18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, che limitavano l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana: anche imprese e professionisti di tali Regioni potranno dunque richiedere, senza le precedenti restrizioni, la garanzia diretta del Fondo.

 

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