Misure di sostegno alle imprese nell’ambito dell’emergenza COVID-19

D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”)

Prime note: Nuove regole per il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 49).

Per sostenere l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) a nuovi finanziamenti è stato previsto il rafforzamento delle dotazioni del Fondo centrale di garanzia e la modifica di alcune delle disposizioni operative, per consentirne una più estesa operatività.

Giova qui ricordare, in estrema sintesi, che il Fondo centrale di garanzia (previsto dall’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed operativo dal 2000) è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata a fronte di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente: la determinazione delle condizioni economiche e contrattuali è rimessa alla contrattazione tra le parti, fermo restando che sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del MISE.

Per beneficiare dell’agevolazione l'impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito: devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start-up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

L'intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento: in concreto, la percentuale di copertura varia a seconda della durata, della forma tecnica e della classe di merito del finanziato. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

L’art. 49 del D.L. n. 18/2020 è intervenuto modificando la disciplina del fondo per un periodo limitato di tempo (nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto).

Con circolare n. 8/2020 del 19 marzo 2020 il Consiglio di Gestione del Fondo ha deliberato l’adozione delle misure necessarie ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 49, svolgendo alcune rilevanti precisazioni; le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate dopo l’entrata in vigore del D.L.

-    L’art. 49) del D.L. ha previsto, anzitutto, che la garanzia sia concessa a titolo gratuito (comma 1, lett. a) e che non sia dovuta nemmeno la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017 (comma 1, lett. h).

 La disciplina ordinaria prevede, invece, l’accesso gratuito al Fondo solo per le Start-up innovative, le PMI innovative e le imprese femminili, mentre tutte le altre PMI erano tenute a versare al Fondo, a pena d’inefficacia, una commissione una tantum calcolata in termini di percentuale (dallo 0,25% all’1%, in base alla dimensione aziendale) dell'importo garantito dal Fondo. Secondo le regole ordinarie, inoltre, nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione, l’operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata, il soggetto richiedente (banca o finanziatore) è tenuto a versare al Fondo una commissione, che usualmente viene ribaltata sull’impresa richiedente.

-    L’importo massimo garantito per singola impresa è aumentato da 2,5 a 5 milioni di Euro (comma 1, lett. b).

L’applicazione della norma è subordinata, tuttavia, all’adozione di un nuovo metodo di calcolo dell’ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo; l’Equivalente Sovvenzione Lordo, rappresenta l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità del beneficio (aiuto) concesso al soggetto beneficiario finale, calcolato secondo le modalità di cui alla Parte X delle disposizioni operative del fondo), posto che gli attuali metodi in vigore possono essere utilizzati solo fino ad un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro.

-    Per i finanziamenti di importo inferiore a 1,5 milioni di Euro, indipendentemente dalla durata o dalla forma tecnica, la copertura massima della garanzia (diretta) è innalzata all’80 per cento; è aumentata al 90 per cento se nell’operazione intervengono i confidi (comma 1, lett. c).

La percentuale di copertura prima delle modifiche apportate dal decreto consente di verificare come l’innalzamento della quota massima di copertura all’80 per cento per tutte le tipologie di finanziamento risulti la modifica più significativa apportata al sistema.

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L’innalzamento della percentuale appare particolarmente significativa per i prestiti a breve termine – per i quali la quota di copertura variava tra il 40 e il 60 per cento – su cui è prevedibile che si concentri nei prossimi mesi la richiesta di nuovo credito a fronte delle esigenze di finanziamento del capitale circolante.

La circolare n 8/2020 ha deliberato di applicare la previsione solo qualora non sia già applicata la percentuale massima di copertura ai sensi delle vigenti disposizioni operative. Il Consiglio ha altresì deliberato che, ai fini della concessione della garanzia del Fondo ai sensi della lettera c), non si terrà invece conto degli importi garantiti in essere per ciascun soggetto beneficiario finale alla data di entrata in vigore del D.L., fermo restando il rispetto dell’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale (elevato, come detto fino a 5 milioni di Euro). Il Consiglio ha, infine, deliberato che per le garanzie concesse ai sensi della lettera c), non saranno utilizzabili, dato l’innalzamento delle coperture, le risorse delle sezioni speciali istituite ai sensi del decreto interministeriale 26 gennaio 2012.

-    E’ stata prevista l’ammissione alla garanzia anche delle rinegoziazioni del debito, purché accompagnate da un incremento pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione (comma 1, lett. d).

La previsione ha, in realtà, l’unico concreto effetto di includere nel novero delle operazioni finanziarie per cui può essere emessa la garanzia le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo; era questa, infatti, l’unica eccezione all’ammissibilità della garanzia per operazioni di rinegoziazione ai sensi delle vigenti disposizioni operative).

-   Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza (comma 1, lett. f).

Il Consiglio di gestione del Fondo ha deliberato di applicare quanto previsto dal D.L. anche qualora le imprese abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni.

-    Sono stati semplificati i criteri di ammissione alla garanzia; in particolare, non sono più considerate le informazioni sulla regolarità dei rimborsi dei prestiti in essere (comma 1, lett. g).

Si tratta di una rilevante apertura, ancorché resti inibito l’accesso al Fondo da parte delle imprese segnalate dalle banche tra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Il Consiglio ha deliberato che, al solo fine della definizione della misura degli accontamenti a titolo di coefficiente di rischio previsti dall’art.11 del decreto di Riforma del 6 marzo 2017, i soggetti richiedenti dovranno comunque trasmettere, anche attraverso l’acquisizione automatica degli stessi dalle banche dati pubbliche o private, i dati relativi al modulo andamentale del modello di valutazione del Fondo e le informazioni relative agli eventi pregiudizievoli.

-    Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti (comma 1, lett. i).

Il Consiglio ha deliberato, in particolare, di consentire, in deroga a quanto previsto al paragrafo C.4, Parte II, delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, l’acquisizione di garanzie reali, assicurative o bancarie senza alcuna limitazione riferita al loro valore.

-    Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori o filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti (comma 1, lett. j).

-    Sono state ammesse alla garanzia del Fondo, per finanziamenti inferiori a 3.000 Euro e senza alcuna valutazione preliminare, anche le persone fisiche la cui attività d’impresa o professionale sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Al comma 9, infine, è stata prevista anche la possibilità per il Fondo di rilasciare finanziamenti a tasso agevolato o garanzie a favore di imprese, banche e altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese; la definizione dei dettagli operativi della norma viene, tuttavia, rinviata a un decreto attuativo del MEF.

 

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